ANAGRAFE CANINA
Anagrafe canina e Tatuaggio
Legge Nazionale quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del
randagismo 14 agosto 1991, n281, questa legge stabilisce che:
Anagrafe Canina
I proprietari di cani hanno l'obbligo di effettuare l'iscrizione alla anagrafe
canina regionale presso l'Az. USL del comune di residenza.
L'iscrizione ed il relativo tatuaggio devono essere effettuati tra il 6° e l'8°
mese di età del cane; tutti i cani di età superiore ad 8 mesi vanno iscritti
entro 30 giorni dal possesso.
L'iscrizione
è data dalla rilevazione, su apposito libretto, dei dati segnaletici
dell'animale e dei dati anagrafici del proprietario, e nell'attribuzione di un
codice alfanumerico.
Il
codice riporta numericamente i seguenti dati:
prime due cifre sigla ISTAT del Comune di residenza, poi la sigla della
Provincia e quindi un numero progressivo su base provinciale.
Esso
corrisponderà al tatuaggio da effettuare al cane, di norma sulla parte interna
della coscia destra.
L'iscrizione è gratuita, per effettuare l'iscrizione occorre recarsi
presso i servizi veterinari delle USSL della zona di residenza, muniti di
documento di identità non scaduto.
Entro
15 giorni bisogna denunciare il trasferimento, morte e smarrimento del cane
alle ASL di residenza.
Tatuaggio
Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere
tatuati.
Il
tatuaggio è a cura dei servizi veterinari delle USSL ma chi volesse, può
comunque portare il proprio cane dal veterinario di fiducia, appositamente
autorizzato.
Normativa di riferimento
- L. 281/91 - Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del
randagismo.
- L.R. 43/95 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali
d'affezione e la prevenzione del randagismo.
- D.M. 14/10/96 - Norme in materia di affidamento dei cani randagi.
- L.R. 90/98 - Modifiche ed integrazioni della LR 43/95 " Norme per la
gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la
prevenzione del randagismo".
Chi
lascia libero o non custodito con le debite cautele il proprio animale compie
il reato di omessa custodia (art. 672 del Codice Penale).
L'abbandono
ed il maltrattamento sono puniti ai sensi dell'art. 727 del Codice penale.