
REGOLAMENTO
PER L’ABILITAZIONE DI UNITA’ CINOFILE
DA IMPIEGARE IN PROTEZIONE CIVILE
In vigore dal 1 settembre 2006
- PREMESSA GENERALE -
E’ bene innanzitutto sottolineare che l’esame per l’abilitazione ad
operare, consiste in un insieme di prove eseguite dall’Unità Cinofila per
dimostrare il grado d’efficienza posseduto, e mantenere o accrescere di
generazione in generazione , la salute e l’attitudine al lavoro delle razze
iscritte al ROI nel programma Di
allevamento .
Ogni persona che con il suo cane si accinge a sostenere dette prove, deve aver acquisito nozioni generali di Protezione Civile ad esse connesse.
ART. 1
Possono accedere alle prove di abilitazione le U.C. appartenenti ad una
organizzazione iscritta nei ruoli del volontariato della protezione civile, o
appartenenti ad enti e/o corpi dello stato assegnatari in via continuativa di
cani iscritti e non iscritti agli albi genealogici, con caratteristiche
morfofunzionali adatte al lavoro specifico da svolgere.
L’età per essere ammessi alla prova non dovrà essere inferiore ad anni
18 per il Conduttore ed a mesi 24 per il cane.
E’ sempre vietata ogni forma di maltrattamento nei confronti del cane, così come previsto dalle disposizioni vigenti.
ART. 2
L’Unità Cinofila, da intendersi come insieme di Conduttore e cane, è inscindibile; l’eventuale scissione per qualsiasi ragione comporta pertanto la perdita automatica della qualifica di operatività.
ART. 3
L’esame di abilitazione è organizzato dagli ENTI/ASSOCIAZIONI richiedenti, su campi macerie riconosciuti idonei e autorizzati dall’ENCI (sarà fatto un allegato con i nominativi dei campi riconosciuti (Vedi allegato)
Per la ricerca in valanga, in superficie e per il salvataggio in acqua
le associazioni propongono le località. Devono essere presenti alla prova medesima almeno 5 Unità Cinofile.
Il numero massimo di Unità Cinofile per sessione, salvo casi
particolari, è fissato in 12.
L’ente o l’associazione organizzatore dell’esame di abilitazione,
inoltrerà domanda al all’ENCI, per ottenere l’autorizzazione ad organizzare la
prova.
La domanda deve contenere:
Il nominativo e l’indirizzo dell’Ente o Associazione organizzatore con
l’indicazione del suo Presidente e del Segretario.
Il luogo e la data di effettuazione della prova e la località ove si
svolgeranno i vari esercizi.
Il numero e le generalità dei Conduttori e i dati genealogici dei cani
che devono sostenere le prove, nonché il loro tatuaggio e/o microchip.
Il nome del Direttore delle prove ( almeno 90 giorni prima).
ART. 4
L’Ente-Associazione organizzatore deve obbligatoriamente predisporre un elenco con tutti i dati genealogici e segnaletici atti ad individuare inequivocabilmente i cani iscritti alla prova di abilitazione.A
ART. 5
Essa prima che ogni prova abbia inizio deve predisporre:
i fogli di
giudizio;
dotazione di cancelleria necessaria, nonché possibilmente adeguati supporti tecnici quali
computer, macchine da scrivere, foto riproduttrici, etc;
deve compilare con scrittura leggibile le intestazioni dei fogli di giudizio ed i documenti per
labilitazione;
a conclusione delle prove i componenti della commissione esaminatrice, convalideranno con la
loro firma, i fogli di giudizio ed i documenti per l’abilitazione su cui saranno stati riportati i
risultati ed ogni altra documentazione ufficiale di loro competenza.
Per facilitare il lavoro è opportuno che
ART. 6
L’Ente-Associazione organizzatore deve provvedere affinché per tutta la
durata delle prove sia presente il Direttore delle prove e siano reperibili un
Medico e un Veterinario.
Nel caso questi ultimi non possano essere presenti sul campo dovrà
essere previsto un adeguato servizio di trasporto per raggiungere i rispettivi
ambulatori.
Prima dell’inizio
delle prove, tutti i cani partecipanti devono essere sottoposti ad una visita
di controllo da parte del veterinario che, verificato lo stato di salute
provvederà ad escludere i cani risultati ammalati.
Le femmine in stato di estro saranno esaminate per ultime.
ART. 7
L’iscrizione alle prove di abilitazione, comporta per il conduttore del
cane l’assunzione della responsabilità ai sensi dell’Art.
Gli esaminandi hanno comunque l’obbligo di essere coperti da polizza
adeguata per
ART. 8
Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:
sarà nominata e autorizzata dall’ENCI sentita la commissione preposta.
ESAMI di SUPERFICIE:
n° 2 Esperti Giudici
Il dipartimento della Protezione Civile potrà nominare un suo
rappresentante.
Esperto di Settore (presente solo se richiesta l’abilitazione ad
operare in Ambiente Alpino impervio ed ostile) la nomina dell’esperto di
settore è di competenza del comitato organizzatore. Il comitato organizzatore
provvede all’ospitalità della commissione, il rimborso per gli esperti Giudici
spetta all’ENCI.
Il giudizio della prova è di competenza degli esperti Giudici dell’ENCI
( vale per tutte le prove)
ESAMI di MACERIE:
N° 2 Esperti Giudici
Il dipartimento della Protezione Civile potrà nominare un suo
rappresentante.
ESAMI di SOCCORSO in ACQUA:
N° 2 Esperti Giudici
Il dipartimento della Protezione Civile potrà nominare un suo
rappresentante.
Esperto in tecniche di Salvataggio in Acqua. La nomina dell’esperto di
settore è di competenza del comitato organizzatore.
ESAMI di VALANGA:
N° 2 Esperti Giudici
Il dipartimento della Protezione Civile potrà nominare un suo
rappresentante.
Medico;
Esperto Settore Ambiente impervio-ostile. La nomina dell’esperto di settore è di competenza del comitato organizzatore.
ART. 9
E’ compito del Direttore delle prove, sovrintendere allo svolgimento
delle stesse, disponendo che queste abbiano inizio all’orario indicato sul
programma. Egli concorderà con
Il Direttore delle prove è responsabile della disponibilità degli
attrezzi e di tutto il materiale occorrente per una corretta effettuazione
delle stesse. Con l’aiuto di altro personale curerà che tutto sia disposto
secondo le indicazioni della Commissione.
Egli inoltre dovrà sovrintendere alla disciplina degli esaminandi e a
quella del personale addetto, nonché dovrà collaborare con
ART.
10
Gli esaminandi devono il massimo rispetto ai componenti della
Commissione, ed agli altri presenti.
Il loro comportamento deve sempre essere ispirato ad un esemplare correttezza ed educazione civica. Chi trasgredisce questa fondamentale condizione sarà senz’altro escluso dalla prova.
ART.
11
Il ritiro di un cane iscritto è consentito prima che la prova d’esame abbia inizio senza che il Conduttore debba fornire giustificazioni (la mancanza del numero di 5 cani comporta la sospensione della prova).
A prova iniziata, viceversa, il ritiro potrà avvenire solo per
giustificato motivo, che deve essere segnalato alla Commissione e riportato sui
documenti di abilitazione.
L’autorizzazione al ritiro deve essere concessa dalla Commissione. Motivi di salute del Conduttore o del cane devono essere convalidati da certificato medico (prodotto dal medico e del veterinario della prova).
ART.
12
L’assegnazione di insufficiente o non idoneo ad un gruppo di prove
comporta l’esclusione automatica dalle prove successive.
Al superamento positivo della prova, all’Unità Cinofila verrà rilasciata la documentazione relativa che ne attesta l’abilitazione.
ART.
13
Ogni Ente Associazione provvederà ad organizzare le verifiche
dell’operatività dell’Unità Cinofila, comunicando la data, il luogo ed i
nominativi delle Unità Cinofile sottoposte a verifica dell’ENCI almeno 90
giorni prima della data di svolgimento.
La verifica deve essere effettuata entro l’anno solare successivo alla
prima abilitazione ed ha scadenza annuale.
L’ENCI può inviare ad assistere alla prova un proprio rappresentante.
ART.
14
Sono ammessi due comandi, oltre a quello consentito, per rimettere il cane sotto controllo (in posizione base) in caso contrario la prova si considera terminata con esito negativo
ART.
15
Non è consentito l’uso improprio delle qualifiche rilasciate dall’ENCI
per scopi privati, fatte salve le convenzioni stipulate dalle Associazioni di
Protezione Civile e/o Enti dello Stato.
Eventuali violazioni provocheranno,su giudizio dell’ENCI l’immediata sospensione dai ruoli.